TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Della sede e degli scopi

 

Art. 1

L’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, ente morale con personalità giuridica di diritto privato, ha sede in Roma, presso la Casa Madre, accoglie ed unisce i mutilati e gli invalidi di guerra d’Italia, dei quali ha, per legge, la tutela e la rappresentanza esclusiva e, nel perseguimento delle sue finalità socialmente e moralmente rilevanti, si propone:

a) di ricordare il comune sacrificio, esempio d’amore e di dedizione alla patria, monito operante per l’eliminazione delle guerre; auspicio per pacifiche relazioni tra i popoli e gli stati;

b) di alimentare tra i mutilati e gli invalidi di guerra l’orgoglio del dovere compiuto; il sentimento della fratellanza e dell’amore della libertà; di difendere l’unità della Patria che è una e indivisibile; di operare per la cooperazione, la distensione internazionale e la difesa della pace;

c) di tutelare gli interessi morali e materiali dei soci e delle loro famiglie e di svolgere in ogni campo in loro favore ogni possibile forma di protezione, di assistenza e di solidarietà;

d) di contribuire al rafforzamento della coscienza civile e democratica degli italiani e di sostenere lo stato democratico nei suoi ordinamenti fissati dalla costituzione repubblicana;

e) di mantenere e di sviluppare rapporti fraterni con le Forze Armate e dell’Ordine, presidio delle istituzioni democratiche e repubblicane;

f)  di ricercare l’intesa unitaria con le associazioni consorelle per la difesa dei comuni valori patriottici e ideali, della democrazia e della pace, promuovendo altresì forme di collaborazione per il conseguimento dei fini comuni, con particolare riguardo alle nuove generazioni;

g) di intervenire presso i pubblici poteri e le amministrazioni pubbliche e private a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti, anche d’intesa con le associazioni consorelle e le forze politiche e sociali.

L’Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi partito o forza politica. Il simbolo dell’Associazione è costituito dalla bandiera nazionale, con nastro azzurro e nel bianco lo stemma associativo. Ne sono in possesso il comitato centrale, il comitato regionale, le sezioni, le sottosezioni, i fiduciariati. L’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, allo scopo di dare continuità ai valori e agli ideali di cui sono portatori i mutilati e gli invalidi di guerra, ha istituito la Fondazione dell’ANMIG.

Capo II

Dei soci

Art. 2

L’Associazione si compone di soci effettivi e di soci d’onore.

Art. 3

Sono ammessi a soci effettivi:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra di tutte le categorie di pensione che abbiano rivestito la qualifica di combattente o di partigiano combattente, anche se non siano in godimento della pensione per averne fatto rinuncia;

b) coloro che abbiano conseguito per ferita riportata in combattimento o per invalidità assegno rinnovabile anche se scaduto o l’indennità “una tantum”;

c) coloro i quali, pur non essendo in godimento di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, siano insigniti del distintivo d’onore di mutilato di guerra e in possesso del relativo brevetto;

d) i titolari di pensione di guerra indiretta e di reversibilità che abbiano acquisito il diritto a tale trattamento a seguito della scomparsa dei mutilati ed invalidi di guerra di cui alla lettera a) del presente articolo.

Sono altresì ammessi a soci effettivi: i figli, i nipoti e i pronipoti, discendenti in linea diretta dei soggetti di cui alle precedenti lettere da a) a d).

Art. 4

L’ammissione a socio è subordinata ai precedenti penali e morali del richiedente i quali devono essere tali da non ledere la onorabilità del cittadino. Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell’As-sociazione. Essi, in ogni caso, debbono serbare condotta seria, dignitosa ed onesta ed ispirarsi, specie nelle relazioni con gli altri soci e con gli organi associativi, a quei principi di lealtà e di fraterna solidarietà che stanno alla base del contenuto morale dell’Associazione.

Art. 5

La qualità di socio effettivo si perde per dimissioni, per cancellazione, per radiazione, per espulsione ai sensi e con le modalità di cui al titolo IV, capo VII.

Art. 6

Il titolo di socio d’onore può essere conferito dal comitato centrale a chi, non essendo socio effettivo, con servigi di eccezionale importanza per l’Associazione, si sia reso altamente benemerito. Il socio d’onore è iscritto in apposito albo, che sarà conservato presso la sede centrale. Il titolo può per speciali benemerenze, essere attribuito anche a città ed enti pubblici o privati.

Capo III

Della ripartizione organizzativa territoriale, degli organi e delle cariche sociali

Art. 7

L’Associazione è territorialmente organizzata in sezioni di cui fanno parte i soci effettivi. Le sezioni hanno organi propri e sono collegate da organi provinciali e regionali. L’attività degli organi sezionali provinciali e regionali è coordinata dagli organi centrali.

Art. 8

Sono organi centrali dell’Associazione:

a) il congresso;

b) il comitato centrale;

c) la direzione nazionale;

d) l’ufficio di presidenza;

e) il presidente dell’Associazione;

f)  il collegio centrale dei sindaci;

g) il collegio dei probiviri.

 

Sono organi regionali:

a) il comitato regionale;

b) la commissione esecutiva regionale;

c) il presidente regionale.

 

Sono organi provinciali:

a) il comitato provinciale;

b) il presidente provinciale.

 

Sono organi sezionali:

a) l’assemblea sezionale;

b) il consiglio direttivo della sezione;

c) il presidente della sezione;

d) il collegio sezionale dei sindaci.

Art.9

Gli impiegati e salariati dell’Associazione non possono rivestire cariche sociali né essere nominati fiduciari.

Capo IV

Del patrimonio sociale e dei mezzi finanziari

Art. 10

Il patrimonio sociale è unico ed è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione.

Art. 11

L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

a) con le quote associative, anche per delega, nella misura fissata dal comitato centrale e con i contributi volontari dei soci;

b) con i contributi eventuali dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati;

c) con le oblazioni volontarie ed eventuali donazioni;

d) con le rendite del patrimonio associativo.

L’Associazione provvede ad inviare annualmente al ministero della difesa una relazione, con rendiconto sull’attività svolta.

Art. 12

Sono affidati in autonoma gestione alle sezioni, nei limiti e con le modalità del regolamento di esecuzione e del regolamento amministrativo-contabile:

a) le rendite e l’uso degli immobili dell’Associazione ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali nonché dei relativi mobili; restano peraltro esclusi quelli gestiti direttamente dal comitato centrale;

b) le quote associative, anche per delega, nella misura fissata dal comitato centrale e i contributi volontari comunque versati dai rispettivi soci;

c) le oblazioni e le donazioni fatte ed accettate per le singole sezioni;

d) i proventi di eventuali iniziative assunte dalle sezioni;

e) i contributi ordinari e straordinari concessi alle singole sezioni dagli organi centrali e regionali dell’Associazione o da altri enti.

 

TITOLO II

DEGLI ORGANI CENTRALI

Capo I

Del Congresso

 

Art. 13

Il congresso è formato dai delegati di tutte le sezioni regolarmente costituite. Esso rappresenta l’organo supremo dell’Associazione e sono di sua esclusiva competenza:

a) la nomina dei componenti del comitato centrale;

b) la nomina dei componenti del collegio centrale dei sindaci;

c) la nomina dei componenti del collegio dei probiviri.

Esso inoltre delibera su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e indica le direttive per l’opera che gli altri organi debbono svolgere per il raggiungimento dei fini sociali. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dell’ANMIG il congresso nazionale attribuisce al comitato centrale il potere di apportare eventuali modifiche allo statuto sociale. Tali modifiche, pur essendo immediatamente operative, devono essere ratificate dal congresso nazionale alla sua prima riunione in via ordinaria.

Art 14

Il congresso si riunisce in via ordinaria ogni tre anni per le nomine di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo precedente. La riunione è indetta almeno due mesi prima della scadenza del triennio dal comitato centrale il quale sceglie la sede in cui il congresso deve svolgersi e fissa l’ordine del giorno. Debbono essere iscritti all’ordine del giorno anche altri specifici argomenti su richiesta di almeno un quarto dei comitati regionali, purché tale richiesta sia comunicata all’ufficio di presidenza dell’Associazione almeno 20 giorni prima della data di convocazione. In sede straordinaria il congresso deve essere convocato per la elezione del comitato centrale qualora il numero dei suoi componenti, non membri di diritto, per dimissioni od altre cause, venga a ridursi a meno della metà, dopo aver esaurita la surrogazione con i supplenti, quando ne sia fatta richiesta da un numero di sezioni regolarmente costituite, che rappresentino almeno un decimo degli associati e tutte le volte che il comitato centrale lo ritenga opportuno. Nelle prime due ipotesi del precedente comma il congresso deve essere indetto entro tre mesi.

Art. 15

La convocazione del congresso è a cura del presidente dell’Associazione comunicata, unitamente all’ordine del giorno, almeno due mesi prima per lettera raccomandata a tutte le sezioni regolarmente costituite, con l’invito a far designare dalle rispettive assemblee i propri delegati e i delegati supplenti che possano sostituirli in caso di impossibilità a raggiungere la sede del congresso. Ove nell’ordine del giorno vengano iscritti argomenti nuovi, ai sensi del terzo comma dell’articolo precedente, deve esserne data tempestiva comunicazione alle sezioni. Le sezioni qualunque sia il numero dei soci hanno il diritto di inviare un delegato. Ogni delegato al congresso ha un voto per ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta. I delegati debbono esprimere il voto personalmente. Le sezioni trasmettono al presidente dell’Associazione, almeno trenta giorni prima della data in cui è convocato il congresso, copia autentica dell’elenco dei soci regolarmente iscritti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente ed in regola con il pagamento della quota associativa e copia del verbale di nomina dei delegati.

Art. 16

Intervengono al congresso e partecipano alle relative discussioni, ma senza voto deliberativo, ove non siano già delegati, tutti i componenti in carica del comitato centrale, del collegio centrale dei sindaci e di quello dei probiviri. Possono essere invitati a partecipare al congresso, in qualità di osservatori, rappresentanti di uffici, di enti che svolgono una attività attinente ai problemi dei mutilati ed invalidi di guerra e di associazioni combattentistiche.

Art. 17

Almeno trenta giorni prima della data fissata per l’apertura del congresso è trasmessa a ciascun delegato copia della documentazione sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 18

Il congresso dichiarato aperto dal presidente dell'Associazione elegge tra tutti gli aventi diritto alla partecipazione al congresso l'ufficio di presidenza, il quale sarà composto di un presidente, di due vice presidenti, di tre scrutatori, di due segretari e di due questori, nonché la commissione di verifica dei poteri composta di cinque membri; nomina inoltre, nel corso dei suoi lavori, i componenti dei seggi elettorali. Il presidente ed i due vice presidenti dell’ufficio di presidenza del congresso assolvono anche i compiti di ufficio elettorale. Per le nomine di cui al comma precedente, nonché per la nomina di ogni altra commissione che si ritenesse opportuno di costituire per il miglior svolgimento dei lavori del congresso, tutti indistintamente i delegati hanno un solo voto. Le liste dei candidati del comitato centrale debbono comprendere 32 nominativi.Per le eventuali surroghe le liste conterranno inoltre 9 nominativi.

Art. 19

Il congresso, su proposta dell’ufficio di presidenza, può, prima dell’inizio delle discussioni, approvare un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori. In mancanza, questi sono diretti e disciplinati dal presidente del congresso secondo le consuetudini. In ogni caso la presidenza del congresso può disporre che altri congressisti, da essa nominati, coadiuvino gli scrutatori negli scrutini di votazioni segrete.

Art. 20

Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese. A richiesta di almeno 50 delegati si procede alla votazione per appello nominale. È in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la nomina dei membri del comitato centrale, del collegio centrale dei sindaci, del collegio dei probiviri e per le questioni relative a persone, ovvero quando la maggioranza dei delegati presenti ne faccia richiesta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di delegati che rappresentino almeno la metà dei soci. Per le nomine di cui al secondo comma si considerano eletti coloro che riportino il maggior numero di voti, calcolati ai sensi del quarto comma dell’art. 15 e, a parità di voti, colui che è socio da maggior tempo.

Art. 21

Il congresso è validamente costituito in prima convocazione se sia rappresentata almeno la metà dei soci: in seconda convocazione, che resta fissata per il pomeriggio dello stesso giorno, il congresso è validamente costituito quale che sia il numero dei soci rappresentati. Le deliberazioni sono validamente approvate secondo i criteri di cui al terzo comma del precedente articolo 20.

 

Capo II

Del Comitato Centrale

 

Art. 22

Il comitato centrale si compone di 32 rappresentanti eletti dal congresso e dei presidenti regionali. I membri del comitato centrale durano in carica da un congresso all’altro. I presidenti regionali, che cessano dalla carica prima della scadenza del mandato, cessano anche di far parte del comitato centrale e sono sostituiti da coloro che subentreranno nella carica stessa. I membri del comitato centrale possono, previa autorizzazione dell’ufficio di presidenza, intervenire a tutte le riunioni ed assemblee degli organi regionali, provinciali e sezionali. Presenziano altresì, su designazione dell’ufficio di presidenza, alle assemblee annuali delle sezioni.

Art. 23

Sono di competenza del comitato centrale:

a) le modifiche allo statuto sociale;

b) l’applicazione e la gestione delle linee di politica associativa stabilite dal congresso;

c) l’elezione del presidente nazionale, dei tre vice presidenti, dei membri della direzione nazionale;

d) l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione secondo il regolamento amministrativo-contabile;

e) la compilazione e modificazione dei regolamenti per la esecuzione dello statuto, del proprio regolamento interno, del regolamento amministrativo-contabile, del regolamento del personale dell’Associazione, nonché la ratifica dei regolamenti interni delle singole sezioni;

f)  l’adozione dei provvedimenti di straordinaria amministrazione ed in particolare quelli riguardanti l’acquisto e l’alienazione dei beni immobili e dei valori mobiliari dell’Associazione sentito il parere delle sezioni interessate;

g) il giudizio sui ricorsi delle sezioni e dei soci avverso le deliberazioni o provvedimenti della direzione nazionale;

h) il giudizio sui ricorsi che i soci interessati possono proporre entro il termine di giorni 90 contro i provvedimenti disciplinari emessi in prima istanza dalla direzione nazionale;

i) la determinazione dei casi in cui possono attribuirsi ai dirigenti centrali e periferici indennità di rappresentanza, diarie, gettoni e rimborsi forfettari di spesa, la fissazione del loro ammontare e l’approvazione del relativo regolamento;

l) promuovere la costituzione, sentiti i comitati regionali, di enti e fondazioni destinati al raggiungimento anche nel futuro degli scopi statutari dell’Associazione.

Art. 24

Il comitato centrale si riunisce ogni qualvolta il presidente dell’Associazione o la direzione nazionale lo ritengano necessario, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri in carica del comitato stesso. Il comitato centrale è convocato di regola ogni 4 mesi. Gli avvisi di convocazione, con la indicazione dell’ordine del giorno, debbono essere inviati a cura del presidente dell’Associazione almeno dieci giorni prima, a mezzo di lettera raccomandata. Su richiesta anche di un solo membro del comitato centrale possono essere iscritti all’ordine del giorno altri argomenti purché la richiesta stessa sia presentata al presidente dell’Associazione almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione. Alle sedute del comitato centrale partecipa il coordinatore degli uffici della sede centrale.

Art. 25

Le sedute del comitato centrale non sono valide se non intervengano almeno la metà più uno dei membri in carica. Per l'approvazione delle modifiche allo statuto sociale occorre la presenza di almeno tre quarti dei membri in carica.

Art. 26

Sia le deliberazioni che le modifiche allo statuto sociale si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni sono di regola palesi. È obbligatoria la votazione a scheda segreta quando si tratti di questioni relative a persone ovvero quando la maggioranza degli intervenuti ne faccia richiesta.

Art. 27

Il comitato centrale dimissionario rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione ed anche per quelli indifferibili e urgenti di straordinaria amministrazione sino all’insediamento del nuovo comitato. L’accettazione delle dimissioni dei singoli membri del comitato centrale è di competenza del comitato stesso.

Art. 28

Il comitato centrale, qualora lo ritenga opportuno, convoca l’assemblea nazionale dei presidenti degli organi periferici.

Art. 29

Il membro del comitato centrale che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive verrà considerato dimissionario dal comitato centrale.

Art. 30

Il comitato centrale, qualora ritenga di non poter da solo assumere la responsabilità di decisioni particolarmente gravi ed importanti per la vita dell’Associazione e, d’altra parte, non ravvisi opportuna l’anticipata convocazione del congresso, può rimettere le decisioni medesime al giudizio dei soci tutti dell’Associazione mediante “referendum”. Con la deliberazione che indice il “referendum” saranno fissate le modalità di esso. Si riterranno approvate le decisioni che nel “referendum” riporteranno il maggior numero di voti.

Art. 31

Ogni socio può proporre attraverso la propria sezione questioni di ordine generale associativo che, su conforme voto del consiglio sezionale, possono essere prese in esame dal comitato centrale. Il socio proponente può essere sentito di persona ed essere ammesso alla discussione.

 

Capo III

Della Direzione Nazionale

 

Art. 32

La direzione nazionale è composta dal presidente dell’Associazione, dai tre vice presidenti e da altri 7 membri eletti nel proprio seno dal comitato centrale nella sua prima riunione, a scrutinio segreto. Il comitato centrale può in ogni tempo, con deliberazione presa con l’intervento di almeno due terzi dei membri in carica e con una maggioranza che rappresenti per lo meno la metà più uno dei membri stessi, rinnovare la nomina sia della direzione nazionale, sia soltanto del presidente o dei vice presidenti. Alle sedute della direzione nazionale assiste il presidente del collegio centrale dei sindaci o un componente del collegio stesso da lui delegato. Alle sedute della direzione nazionale partecipa il coordinatore degli uffici della sede centrale.

Art. 33

La direzione nazionale attua le deliberazioni del comitato centrale e adotta le deliberazioni di ordinaria amministrazione. In caso di assoluta urgenza può anche adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione, salvo a sottoporli alla ratifica del comitato centrale nella successiva riunione di questo. In particolare la direzione nazionale:

a) ratifica la nomina del presidente e della commissione esecutiva regionale; acquisito il parere della commissione esecutiva regionale, ratifica la costituzione delle sezioni e delle sottosezioni e ne determina la trasformazione o lo scioglimento nei casi previsti dallo statuto; sempre previa acquisizione del parere della commissione esecutiva regionale, ratifica la nomina dei consigli direttivi delle sezioni e delle sottosezioni e ne delibera, nei casi previsti dallo statuto, il richiamo o lo scioglimento;

b) vigila sull’andamento contabile-amministrativo delle sezioni, secondo le norme del regolamento amministrativo-contabile;

c) giudica definitivamente sui ricorsi che i soci interessati possono proporre entro il termine di giorni trenta avverso le deliberazioni della commissione esecutiva regionale in tema di provvedimenti disciplinari, di ammissione, di cancellazione e di radiazione nei casi di cui all’articolo 116, sentito il collegio dei probiviri, nonché dei ricorsi di cui all’art. 91 del presente statuto;

d) adotta direttamente, nei casi di particolare gravità, le necessarie misure disciplinari a carico dei soci, quando la sezione, all’uopo invitata, non vi adempia nel termine assegnato, o non vi provveda adeguatamente;

e) sorveglia il buon andamento associativo degli organi periferici, dirime e decide le eventuali divergenze che tra essi possono sorgere;

f)  adotta, anche d’ufficio, in prima istanza, i provvedimenti disciplinari del caso a carico degli iscritti che rivestano cariche sociali o le abbiano rivestite nell’ultimo triennio, sentito il collegio dei probiviri;

g) prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione del comitato centrale secondo il regolamento amministrativo-contabile;

h) predispone i vari regolamenti da sottoporre all’approvazione del comitato centrale;

i)  provvede all’assunzione, all’inquadramento e al licenziamento del personale della sede centrale ed all’ordinamento degli uffici dell’Associazione; nomina un coordinatore degli uffici della sede centrale. I provvedimenti di licenziamento dei capi d’ufficio sono soggetti alla ratifica del comitato centrale;

l)  esprime parere vincolante in ordine alle esigenze di assunzione di personale rappresentate dagli organi periferici;

m) delibera su quanto l’ufficio di presidenza dell’Associazione ritiene di sottoporre al suo esame e su tutto ciò che il presente statuto espressamente ad essa demanda.

Art. 34

Le sezioni e i comitati regionali sono tenuti a seguire le direttive e ad eseguire le deliberazioni della direzione nazionale salva la facoltà, quando non si tratti di provvedimenti definitivi, di ricorrere al comitato centrale. I ricorsi non hanno efficacia sospensiva e debbono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. La direzione nazionale, in casi di gravi motivi, può sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati. Prima di adottare i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) ed f) dell’articolo 33 la direzione nazionale invita gli interessati a presentare le difese per iscritto, assegnando un termine di venti giorni. È salva sempre la facoltà di sentirli personalmente, ove se ne ravvisi la necessità.

Art. 35

La direzione nazionale può annullare, anche d’ufficio, in qualsiasi momento, gli atti e le deliberazioni degli organi periferici contrari alla legge, allo statuto, ai regolamenti dell’Associazione od alle direttive del congresso. Avverso le deliberazioni di annullamento è ammesso ricorso al comitato centrale nei termini e con gli effetti di cui all’articolo precedente. In pendenza dell’istruttoria per l’annullamento degli atti e delle deliberazioni di cui al primo comma, la direzione nazionale può, ove concorrano gravi motivi, ordinare che se ne sospenda l’esecuzione.

Art. 36

La direzione nazionale è convocata dal presidente dell’Associazione, di regola, una volta al mese. Gli avvisi di convocazione sono inviati per lettera raccomandata almeno 5 giorni prima ed in caso di urgenza per telegramma almeno 2 giorni prima. Per la validità delle deliberazioni è necessario l’intervento di almeno 6 membri oltre il presidente o uno dei vice presidenti. Si considerano approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti espressi. Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che non si tratti di questioni relative a persone. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente. Di ogni seduta è redatto apposito verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Ciascun membro può chiedere, quando si procede a votazione palese, che sia inserito nel verbale il voto favorevole o contrario da lui espresso su determinate questioni. In mancanza di tale richiesta, nel verbale sono riportati soltanto gli esiti delle votazioni, senza alcuna indicazione sul voto espresso dai singoli partecipanti.

Art. 37

La direzione nazionale, per il migliore esercizio della sua opera di sorveglianza e di controllo, può far eseguire ispezioni periodiche o saltuarie agli organi periferici. La direzione nazionale nomina commissioni consultive di lavoro per i settori fondamentali della attività associativa. Esse debbono essere presiedute da un membro della direzione nazionale.

Art. 38

Il membro della direzione nazionale che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute verrà considerato dimissionario e sostituito dal comitato centrale. Il presidente propone altresì, alla prima seduta del comitato stesso, la sostituzione dei membri deceduti o che a qualsiasi titolo abbiano cessato di far parte dell’Associazione. Sulle dimissioni dei membri della direzione nazionale, presidente e vice presidenti compresi, delibera il comitato centrale. Il membro dimissionario resta in carica sino a che le sue dimissioni non sono accettate. Il comitato centrale, contemporaneamente all’accettazione, provvede alla relativa sostituzione.

Art. 39

L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e da tre vice presidenti. L’ufficio di presidenza coordina l’attività della direzione nazionale e, in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza della direzione nazionale da sottoporre alla ratifica della medesima. Analoga facoltà ha il presidente nazionale.

 

Capo IV

Del Presidente Onorario

 

Art. 40

Il titolo di presidente onorario dell’Associazione può essere conferito dal comitato centrale al socio effettivo che abbia acquisito per lungo tempo eccezionali meriti nella tutela e nella rappresentanza degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi di guerra. Il presidente onorario interviene ai congressi e partecipa alle attività degli organi centrali dell’Associazione. Nell’ambito regionale o sezionale, può essere conferito analogamente il titolo di presidente onorario regionale o sezionale, ad iniziativa del comitato regionale o del consiglio direttivo della sezione.

 

Capo V

Del Presidente dell’Associazione

 

Art. 41

Il presidente dell’Associazione, nominato ai sensi dell’art. 23 nel proprio seno dal comitato centrale nella sua prima seduta, ha la rappresentanza dell’Associazione, presiede e coordina l’attività del comitato centrale, della direzione nazionale e dell’ufficio di presidenza; vigila perché siano osservate le norme dello statuto e dei regolamenti e siano eseguite le deliberazioni del comitato centrale, della direzione nazionale e dell’ufficio di presidenza; vigila sui servizi della sede centrale e provvede alla riscossione delle entrate ed all’erogazione delle spese secondo il regolamento amministrativo-contabile. Il presidente ha inoltre la facoltà di rilasciare procure per la stipulazione di atti che interessino l’Associazione. Il presidente dell’Associazione può intervenire, ma senza voto deliberativo, a tutte le riunioni ed assemblee degli organi regionali, provinciali e sezionali.

Art. 42

Per la instaurazione di giudizi nell’interesse dell’Associazione occorre la preventiva autorizzazione della direzione nazionale, a meno che non si tratti di procedimenti conservativi, cautelativi o possessori. In questi ultimi casi, e per i giudizi intentati contro l’Associazione, il presidente è tenuto ad informare al più presto la direzione nazionale la quale adotterà le definitive determinazioni.

Art. 43

I vice presidenti dell’Associazione, nominati dal comitato centrale nella sua prima seduta, coadiuvano il presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, secondo la designazione dell’ufficio di presidenza.

Art. 44

La carica di presidente dell'Associazione è incompatibile con ogni altra carica associativa.

 

Capo VI

Del Collegio Centrale dei Sindaci e del Coordinatore

 

Art. 45

Il collegio centrale dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti nominati dal congresso. Il collegio centrale dei sindaci nomina il presidente tra i propri membri effettivi. Non è compatibile la carica di membro del collegio centrale dei sindaci con le altre cariche associative centrali e periferiche.

Art. 46

Il collegio centrale dei sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria dell’Associazione. I suoi componenti, perciò, debbono collegialmente e, volendo, anche singolarmente, ispezionare i libri, i documenti contabili e lo stato della cassa. Al termine di ogni anno, il collegio presenta la sua relazione sul bilancio consuntivo, la quale sarà sottoposta all’esame del comitato centrale in sede di approvazione del bilancio consuntivo medesimo. Esso inoltre esprime il proprio parere sui bilanci preventivi preparati dalla direzione nazionale, i quali dovranno essere approvati dal comitato centrale.

Art. 47

Il sindaco o i sindaci che abbiano riscontrato irregolarità contabili od amministrative ne informeranno immediatamente il presidente del collegio centrale dei sindaci ed il presidente dell’Associazione per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 48

Per l’amministrazione finanziaria e contabile si osservano le disposizioni del relativo regolamento da approvarsi dal comitato centrale.

Art. 49

Il coordinatore è il responsabile dell’andamento amministrativo e del funzionamento degli uffici della sede centrale. Egli partecipa alle riunioni degli organi centrali collegiali nazionali e concorre al rispetto della legalità formale di tutti gli atti. Cura, sotto la sua responsabilità e con l’ausilio di un funzionario, la redazione dei verbali e delle delibere degli organi centrali dallo stesso controfirmati. In caso di assenza o di impedimento del coordinatore le sue funzioni saranno affidate dalla presidenza ad altro funzionario.

 

Capo VII

Del Collegio dei Probiviri

 

Art. 50

Il collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Esso nomina il presidente tra i suoi membri effettivi. La carica di componente del collegio dei probiviri non è compatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 51

Il collegio dei probiviri ha il compito di esprimere il proprio parere su quei casi che gli sono di volta in volta demandati dalla direzione nazionale o dal comitato centrale e sugli altri casi previsti dallo statuto. I probiviri intervengono alle sedute di comitato centrale. Il collegio dei probiviri decide le controversie insorte e deferite al collegio stesso dai soci.

 

TITOLO III

DEI COMITATI DELLE COMMISSIONI ESECUTIVE E DEI PRESIDENTI REGIONALI E PROVINCIALI

Capo I

Del Comitato delle Commissioni Esecutive e dei Presidenti Regionali

 

Art. 52

In ogni regione è costituito un comitato regionale di cui fanno parte i presidenti delle sezioni della regione; fa eccezione la regione autonoma della Valle d’Aosta ove esiste la sola sezione di Aosta che fa capo al comitato regionale del Piemonte. In caso di impedimento il componente del comitato regionale può delegare a rappresentarlo il vice presidente della propria sezione. Il comitato è presieduto dal presidente regionale.

Art. 53

Il comitato regionale ha sede di regola nella città capoluogo della regione, salva sua diversa determinazione da approvarsi dalla direzione nazionale. Esso, ove possibile, usufruirà dei locali, dei servizi e del personale della sezione della città in cui ha sede.

Art. 54

Il comitato regionale ha il compito di coordinare, in relazione all’attività regionale, l’azione delle varie sezioni; di segnalare agli organi centrali i mezzi più idonei per il soddisfacimento delle necessità degli organi periferici; di proporre allo studio problemi e provvedimenti di carattere regionale.

Art. 55

Il comitato regionale è convocato dal presidente regionale, sempre che questi o gli organi centrali ne ravvisino l’opportunità, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Il comitato regionale è convocato di norma ogni quattro mesi. Per la validità delle riunioni del comitato regionale occorre l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione; di qualunque numero in seconda convocazione. Ciascuno di questi ha nelle votazioni un voto per ogni cento soci della propria sezione o frazione di cento superiore a cinquanta. Si considerano approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei presenti calcolati secondo il precedente comma. Si osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, quinto, settimo ed ottavo dell’art. 36. Le funzioni di segretario sono assunte da un componente il comitato regionale stesso. Copia del verbale di ciascuna seduta è, a cura del presidente regionale, trasmessa alla direzione nazionale e a tutte le sezioni della regione.

Art. 56

Il presidente regionale ha la rappresentanza del comitato regionale e lo presiede; in caso di assenza o impedimento il presidente regionale è sostituito dal vice presidente regionale. Il presidente regionale è l’organo di collegamento tra gli organi centrali e gli organi periferici dell’Associazione. Esso vigila, nell’ambito della regione, sulla esecuzione delle deliberazioni e delle direttive degli organi centrali e del comitato regionale ed esplica tutte le altre mansioni che sono ad esso attribuite dallo statuto e dai regolamenti e che vengono ad esso affidate dagli organi centrali e regionali. Il presidente regionale può intervenire personalmente o a mezzo un componente il comitato regionale, sulla base delle designazioni della commissione esecutiva regionale, ai consigli ed alle assemblee sezionali e partecipa alla discussione senza però voto deliberativo. Quando lo ravvisi necessario, il presidente regionale può chiedere al presidente della sezione la convocazione del consiglio direttivo e ove necessario dell’assemblea sezionale per discutere, in via di urgenza, argomenti specificatamente indicati nella richiesta stessa, in tal caso l’assemblea sezionale deve essere convocata non oltre un mese dalla richiesta.

Art. 57

I presidenti regionali sono eletti in sede di comitato regionale almeno 15 giorni prima del congresso nazionale. Le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto ed ogni membro votante ha diritto ad un voto per ogni cento soci della propria sezione o frazione di cento superiore a cinquanta. Sarà eletto colui che riporterà la maggioranza dei voti rappresentati nel comitato regionale.

Art. 58

I presidenti regionali non possono rivestire la carica di sindaco. Il sindaco che venga nominato presidente regionale è tenuto, entro trenta giorni dalla nomina, a dichiarare per quale delle due cariche intende optare. In mancanza della dichiarazione si ritiene che egli abbia optato per la carica di presidente regionale e si riterrà dimissionario dall’altra carica.

Art. 59

Le spese di funzionamento degli organi regionali, comprese quelle per gli eventuali oneri del personale, saranno sostenute con i fondi stanziati dal comitato centrale. Gli organi regionali usufruiranno, ove possibile, dei locali e dei servizi della sezione della città ove risiedono.

Art. 60

Con deliberazione presa con maggioranza semplice calcolata secondo i criteri di cui al quarto comma dell’art. 55, e con la presenza di tanti membri che rappresentano almeno i due terzi della regione, il comitato regionale può, sostituire il presidente regionale. Tale delibera deve essere inviata alla direzione nazionale per la ratifica. Il presidente regionale che cessa comunque dalla carica è sostituito, fino alla convocazione del congresso,con votazione a scrutinio segreto del comitato regionale.

Art. 61

A carico dei membri del comitato regionale che non intervengono, senza giustificato motivo, alle riunioni regolarmente indette, la direzione nazionale può, su richiesta del presidente regionale, procedere in via sanzionatoria.

Art. 62

Il comitato regionale, nella stessa seduta in cui nomina il presidente regionale, nomina una commissione esecutiva regionale per l’esecuzione delle deliberazioni degli organi centrali e del comitato regionale. Essa è composta dal presidente, da un vice presidente e da tre componenti tutti eletti, di norma, dal comitato stesso nel suo seno. In caso di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente. Nelle regioni con meno di sei sezioni la commissione esecutiva regionale si identifica nel comitato regionale. La commissione esecutiva regionale si riunisce di norma una volta ogni due mesi. Il comitato regionale può nominare il presidente regionale onorario.

Art. 63

La commissione esecutiva regionale coordina l’attività del comitato regionale e coadiuva il presidente regionale nello svolgimento dei compiti ad esso demandati dagli organi centrali e dallo statuto. In particolare la commissione esecutiva regionale:

a) provvede alla esecuzione delle delibere del comitato regionale;

b) predispone il rendiconto della gestione da sottoporre all’esame del comitato regionale ed all’approvazione degli organi centrali secondo il regolamento amministrativo-contabile;

c) esprime alla direzione nazionale parere sugli atti di costituzione o di scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni e di nomina dei consigli direttivi;

d) vigila sull’andamento contabile - amministrativo delle sezioni aventi sedi nella regione secondo le norme del regolamento amministrativo-contabile;

e) giudica in prima istanza sui ricorsi che i soci interessati possono proporre entro trenta giorni avverso le deliberazioni dei consigli direttivi delle sezioni in tema di provvedimenti disciplinari, di ammissione, di cancellazione e di radiazione - nei casi di cui all’art. 115 - dei soci.

 

Capo II

Del Comitato e dei Presidenti Provinciali

 

Art. 64

In ogni provincia è costituito un comitato provinciale di cui fanno parte i presidenti delle sezioni. Il comitato è presieduto dal presidente della sezione del capoluogo di provincia.

Art. 65

Il comitato provinciale svolge e coordina i compiti previsti dall’art. 54 limitatamente all’ambito territoriale della provincia, per quanto concerne i compiti di tutela, di rappresentanza e di protezione e, particolarmente, per quanto concerne le unità sanitarie locali previste dalla L. 833/1978.

Art. 66

Il comitato provinciale designa, quando ciò sia previsto dalle disposizioni legislative vigenti, i rappresentanti dell’Associazione presso gli uffici, gli enti, i comitati provinciali e le commissioni. Le riunioni del comitato, per l’espletamento dei compiti ad esso affidati nonché per la trattazione di argomenti di interesse comune e per le segnalazioni e le proposte del caso agli organi regionali e centrali, avvengono quando se ne ravvisi la necessità. Di tali riunioni è data tempestiva comunicazione al presidente regionale perché, volendo, possa esercitare la facoltà di intervenirvi od inviarvi un rappresentante della commissione esecutiva regionale. Le riunioni debbono comunque essere indette ogni qual volta siano richieste dal presidente regionale, dalla commissione esecutiva regionale o da almeno la metà dei presidenti di sezione della provincia.

 

TITOLO IV

DELLE SEZIONI, SOTTOSEZIONI E FIDUCIARIATI

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 67

La sezione è il nucleo organizzativo fondamentale dell’Associazione e, nei limiti dello statuto, ne attua i fini svolgendo la sua attività a contatto dei soci col soccorrerli nelle loro necessità, tutelarli nei loro diritti e indirizzarli ai loro doveri.

Art. 68

Le sezioni debbono avere sede sociale oppure sede d’ufficio, orario d’ufficio almeno due volte la settimana, sufficienti possibilità economiche e giustificate ragioni di utilità organizzativa e amministrativa. L’accertamento della esistenza delle condizioni di cui sopra è demandato alla direzione nazionale, acquisito il parere della commissione esecutiva regionale. In mancanza di tali condizioni, la direzione nazionale, procede all'accorpamento o alla fusione con altra sezione, sentita la commissione esecutiva regionale.

Art. 69

Alla costituzione di ciascuna sezione si procede mediante verbale dal quale risulti il numero degli aderenti e l’accettazione da parte di essi dello statuto. Copia del verbale costitutivo dal quale risulti il numero degli aderenti deve essere trasmesso alla direzione nazionale per il necessario riconoscimento, previo parere della commissione esecutiva regionale, anche in ordine alla circoscrizione territoriale. Nell’atto di riconoscimento la direzione nazionale determinerà, sentito il comitato regionale, la circoscrizione territoriale della sezione.

Art. 70

La sezione costituisce di regola, nella propria circoscrizione, sottosezioni o fiduciariati, previa, per la costituzione delle sottosezioni, deliberazione favorevole di apposita assemblea degli aderenti. L’atto costitutivo della sottosezione, da deliberarsi dal consiglio direttivo della sezione, verrà sottoposto alla ratifica della direzione nazionale, previo parere della commissione esecutiva regionale.

Art. 71

La quota annua di contribuzione associativa è, in modo uniforme per tutte le sezioni, fissata dal comitato centrale. La ripartizione della quota di contribuzione associativa è stabilita dal comitato centrale sentiti i comitati regionali.

Capo II

Dell’assemblea dei soci

 

Art. 72

L’Assemblea dei soci è convocata di norma ogni tre anni, per l’elezione delle cariche sociali. E' convocata, altresì, ogni anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. L’assemblea è convocata a cura del presidente della sezione mediante avviso personale scritto a tutti i soci, esclusi i soci delle sottosezioni e dei fiduciariati che in regolare assemblea, secondo quanto disposto dall’articolo 82, si siano fatti già rappresentare alla assemblea della sezione da altri soci mediante delega scritta. In tal caso l’avviso verrà dato personalmente ai predetti delegati. L’avviso di convocazione sarà dato almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’assemblea comunicando contemporaneamente l’ordine del giorno dei lavori e le norme che regolano le elezioni. Possono partecipare all’assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale sociale anche se effettuata lo stesso giorno dell’assemblea prima dell’inizio dei lavori. Della convocazione dell’assemblea dovrà essere dato contemporaneo avviso al presidente regionale e alla direzione nazionale.

Art. 73

L’assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo ad un’ora di distanza dalla prima, purché ciò sia previsto nell’avviso di convocazione.

Art. 74

L’assemblea dichiarata aperta dal presidente della sezione, nomina l’ufficio di presidenza composto di un presidente, di un segretario, di uno o più scrutatori e di un questore, e procede con le norme previste per il congresso, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 75

Per la nomina del consiglio direttivo, dei sindaci e dei delegati al congresso si procede a scrutinio segreto. A tali nomine non possono essere eletti che soci effettivi della sezione. Per quanto riguarda la presentazione delle liste e lo svolgimento delle operazioni elettorali si applicano le disposizioni di competenza del comitato centrale ai sensi dell’art. 125 dello statuto.

Art. 76

Si intendono approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei soci partecipanti alla votazione. Per le nomine delle cariche sociali è dichiarato eletto chi riporta il maggior numero di voti, ed a parità di voti colui che è socio da maggior tempo.

Art. 77

I soci possono farsi rappresentare all’assemblea mediante delega scritta. Nessun socio può avere più di una delega.

Art. 78

Di ogni adunanza deve essere redatto verbale che sarà firmato dal presidente e dal segretario dell’assemblea. I verbali nei quali siano consacrati i risultati di votazione a scrutinio segreto devono altresì essere firmati dagli scrutatori che hanno partecipato alle operazioni di scrutinio. Copia dei verbali di assemblea deve essere trasmessa, entro quindici giorni, al presidente regionale ed alla direzione nazionale.

Art. 79

Sono di esclusiva competenza dell’assemblea: a) l’approvazione del regolamento interno della sezione; b) l’approvazione della relazione morale e finanziaria della presidenza, sentita la relazione del collegio sindacale; c) la nomina dei membri del consiglio direttivo, dei sindaci, del delegato e del delegato supplente al congresso. L’assemblea si pronuncia, inoltre, su ogni argomento che le venga sottoposto dal consiglio direttivo o che essa ritenga di interesse dell’Associazione.

Art. 80

Oltre che nel caso previsto nell’art. 56, quinto comma, l’assemblea può essere convocata in seduta straordinaria sempre che il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o la direzione nazionale lo richieda. L’assemblea straordinaria sarà, altresì, convocata quando almeno un decimo dei soci della sezione ne faccia richiesta scritta e sottoscritta con l’indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 81

La direzione nazionale può richiedere che siano inseriti nell’ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie tutti quegli argomenti che essa ritiene utile di sottoporre al giudizio dei soci.

Art. 82

I soci delle sottosezioni e dei fiduciariati possono farsi rappresentare alle assemblee della sezione da altri soci muniti di delega ai termini dell’art. 77.

 

Capo III

Del Consiglio Direttivo della Sezione

 

Art. 83

Il consiglio direttivo si compone di almeno cinque membri effettivi e di un minimo di due supplenti. In caso di assenza temporanea del consigliere effettivo subentra a tutti gli effetti, in via provvisoria, un consigliere supplente.

Art. 84

Il consiglio direttivo dirige ed amministra la sezione secondo le direttive degli organi centrali e nei limiti del bilancio preventivo ed è sottoposto ai controlli di cui al regolamento amministrativo-contabile. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi annuali e ne rende conto all’assemblea.

Art. 85

Il consiglio direttivo provvede alla esecuzione, oltre che delle deliberazioni dell’assemblea dei soci, di quelle della direzione nazionale e del comitato centrale, determina le opere di assistenza e di tutela da svolgere a favore dei soci osservando in ogni caso le direttive stabilite dal comitato centrale, dalla direzione nazionale e dal comitato regionale, vigila che nella circoscrizione della sezione siano applicate le disposizioni legislative a favore dei mutilati ed invalidi di guerra. Esso inoltre delibera sulle domande di ammissione dei soci, sorveglia sull’osservanza da parte delle sottosezioni e dei fiduciariati e dei soci dei doveri derivanti dal presente statuto e dalla disciplina associativa, adottando, ove del caso, i provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto.

Art. 86

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente della sezione tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta; in questo secondo caso la convocazione deve aver luogo entro otto giorni dalla richiesta. L’avviso di convocazione, insieme all’ordine del giorno dei lavori, sarà dal presidente trasmesso ai singoli membri, per lettera raccomandata, almeno tre giorni prima della data stabilita. Nei casi di assoluta urgenza l’avviso può essere recapitato anche nella stessa giornata della convocazione, purché sei ore prima dell’inizio della seduta. Il consiglio direttivo è convocato almeno ogni tre mesi. L’avviso di convocazione deve essere inviato, in ogni caso, anche ai sindaci effettivi e al presidente regionale.

Art. 87

Per la validità delle sedute del consiglio direttivo occorre, in ogni caso, l’intervento della maggioranza dei suoi componenti. Si osservano le disposizioni dell’art. 36, quarto, quinto, sesto, settimo e ultimo comma. Copia integrale del verbale del consiglio direttivo deve, nel termine di quindici giorni, essere inviato al presidente regionale. La direzione nazionale in ogni tempo può chiedere copia integrale delle deliberazioni stesse e di ogni verbale di seduta del consiglio direttivo.

Art. 88

I membri del consiglio direttivo durano in carica da un'assemblea congressuale all'altra. Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive, o a cinque riunioni anche non consecutive, verrà dal consiglio direttivo considerato dimissionario.

Art. 89

Sulle dimissioni dei singoli membri del consiglio direttivo della sezione delibera il consiglio stesso; su quelle dell’intero consiglio delibera l’assemblea dei soci all’uopo convocata entro un mese. La stessa assemblea, se accetta le dimissioni, procede alla nomina del nuovo consiglio direttivo. Il consiglio dimissionario rimane in carica fino all’insediamento dei successori. Questi, in qualunque tempo eletti, rimangono in carica solo per il triennio in corso. Ove alla convocazione dell’assemblea non provveda il consiglio dimissionario, provvederà la direzione nazionale, all’uopo nominando uno o più reggenti.

Art. 90

Se per dimissioni od altre cause ed esauriti i consiglieri supplenti, il consiglio direttivo sezionale venga a ridursi a meno della metà dei suoi componenti effettivi la direzione nazionale, sentita la commissione esecutiva regionale, nomina uno o più reggenti, con l’incarico di convocare entro sei mesi l’assemblea per la rinnovazione totale del consiglio direttivo. Nello stesso modo la direzione nazionale provvede quando, per qualsiasi circostanza, il consiglio direttivo venga a trovarsi nella impossibilità di poter assolvere i suoi compiti.

Art. 91

Contro ogni deliberazione del consiglio direttivo i soci che la ritengono lesiva degli interessi della sezione, dell’Associazione o dei singoli, hanno diritto di ricorrere, entro quindici giorni, alla direzione nazionale. Il ricorso non ha, però, effetto sospensivo.

Art. 92

Il consiglio direttivo può, ove lo creda opportuno, farsi coadiuvare da apposite commissioni composte di soci da esso scelti e presiedute dal presidente della sezione o da altro membro del consiglio stesso. Nella deliberazione di nomina delle commissioni saranno precisate le modalità di funzionamento, i poteri e le attribuzioni di esse. In materia disciplinare e di ammissione od esclusione di soci, alle commissioni possono essere conferite solo funzioni istruttorie e consultive restando in ogni caso di competenza del consiglio i provvedimenti da adottare.

 

Capo IV

Del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e dell’Economo della Sezione

 

Art. 93

Il consiglio direttivo, nella sua prima adunanza, nomina nel proprio seno, con votazione separata ed a scrutinio segreto, il presidente, il vice presidente, il segretario e l’economo della sezione. In caso di necessità le cariche di segretario ed economo possono essere assunte da una sola persona. Sono eletti alle cariche di cui al precedente comma coloro che riportano la maggioranza dei voti dei componenti il consiglio direttivo stesso.

Art. 94

Il presidente ha la rappresentanza della sezione. Per la instaurazione dei giudizi nei quali la sezione intende costituirsi attrice, occorre la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo e della direzione nazionale a meno che non si tratti di procedimenti conservativi, cautelativi o possessori. In questi ultimi casi, e per i giudizi intentati contro la sezione, il presidente è tenuto ad informare al più presto il consiglio direttivo. Le deliberazioni di questo saranno entro dieci giorni trasmesse alla direzione nazionale per la dovuta ratifica.

Art. 95

Il presidente esegue le deliberazioni del consiglio direttivo e degli organi centrali e regionali dell’Associazione e vigila sul buon andamento di tutti gli uffici e servizi della sezione.

Art. 96

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nella trattazione degli affari ad esso delegati.

Art. 97

Il segretario vigila sul regolare svolgimento di tutti i servizi di segreteria. In particolare egli cura che siano tenuti al corrente:

a) lo schedario dei soci;

b) l’elenco nominativo dei soci;

c) il registro delle adunanze e delle assemblee;

d) il registro delle deliberazioni del consiglio direttivo;

e) tutti gli altri registri ed elenchi prescritti dai regolamenti.

Egli inoltre redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo.

Art. 98

L’economo ha la responsabilità del servizio di cassa e di economato, della regolare tenuta dei libri di contabilità e della documentazione delle entrate e delle spese della sezione.

Art. 99

Il consiglio direttivo può, in ogni tempo, con deliberazione motivata, presa con l’intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica e con la maggioranza di almeno la metà di essi, rinnovare le nomine di cui all’art. 93. La relativa deliberazione, ove si tratti di rinnovazione del presidente, deve entro dieci giorni essere inviata per la ratifica alla direzione nazionale. In caso di negata ratifica si applicano le disposizioni di cui alla seconda parte dell’art. 90 dello statuto.

 

Capo V

Del Collegio sezionale dei Sindaci

 

Art. 100

Il collegio dei sindaci della sezione è composto di tre membri effettivi, che eleggono nel loro seno il presidente, e di due membri supplenti. Essi sono eletti dall’assemblea contemporaneamente alla elezione del consiglio direttivo, durano anch’essi in carica da un’assemblea congressuale all’altra e rimangono in carica anche nel caso in cui si verificassero le ipotesi previste dagli articoli 89 e 90.

Art. 101

Il collegio dei sindaci ha il controllo sulla gestione economico-finanziaria della sezione secondo il regolamento amministrativo-contabile.

Art. 102

Nel caso di gravi ed eccezionali situazioni amministrative i sindaci devono informare il presidente del collegio centrale dei sindaci, il presidente regionale e la direzione nazionale.

Art. 103

Sulle dimissioni dei singoli membri del collegio delibera il collegio stesso, su quelle dell’intero collegio delibera l’assemblea dei soci all’uopo convocata. Il membro effettivo che a qualsiasi titolo viene a decadere dalla carica sarà sostituito dal supplente che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti dal più anziano di età. I sindaci dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.

 

Capo VI

Delle Sottosezioni e dei Fiduciariati

 

Art. 104

Le sottosezioni sono costituite, ai sensi e con la procedura di cui all’art. 70, quando abbiano recapito fisso per i soci, orario d’ufficio almeno una volta alla settimana, giustificate ragioni di utilità organizzativa. Le sottosezioni, pur essendo parte integrante della sezione, sono rette da un proprio consiglio direttivo composto da almeno tre membri effettivi e a un supplente eletti dall’assemblea dei soci della sottosezione a scrutinio segreto. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario-economo. Per l’assemblea e per il consiglio direttivo delle sottosezioni, valgono, in quanto applicabili, le stesse disposizioni fissate per l’assemblea e il consiglio direttivo della sezione. Le sottosezioni hanno una propria contabilità ma i risultati della loro gestione economico-finanziaria rientrano nel bilancio della sezione secondo il regolamento amministrativo-contabile. Gli organi di controllo amministrativo e contabile della sezione esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle sottosezioni.

Art. 105.

La sottosezione ha lo scopo di facilitare i rapporti dei soci con la sezione, curando l’attuazione dei fini a questa assegnati dallo statuto. Per l’ammissione dei soci e per ogni provvedimento di carattere amministrativo e disciplinare la sottosezione dovrà fare le opportune proposte al consiglio direttivo della sezione il quale delibererà in merito.

Art. 106

Le deliberazioni del consiglio direttivo sezionale sono obbligatorie anche per le sottosezioni; le deliberazioni del consiglio direttivo sottosezionale che non siano di mera esecuzione vanno sottoposte alla ratifica del consiglio direttivo sezionale.

Art. 107

La sottosezione quando abbia i requisiti di cui all’art. 68 può essere elevata a sezione, con deliberazione della direzione nazionale, su richiesta del proprio consiglio direttivo, sentito il parere del consiglio direttivo della sezione da cui dipende e quello della commissione esecutiva regionale. Essa può, dalla direzione nazionale e sentito il parere del consiglio direttivo della sezione e quello della commissione esecutiva regionale, essere trasformata a fiduciariato, o sciolta, quando vengano a mancare le condizioni che ne determinarono la costituzione.

Art. 108

Le attività delle sezioni sciolte, con l’eventuale trasformazione in sottosezione o fiduciariato, passano alla sezione cui è attribuita la circoscrizione territoriale della sezione disciolta, ovvero sono ripartite tra sezioni viciniori tra le quali è divisa la circoscrizione medesima. In tale ultimo caso la ripartizione è fatta dalla direzione nazionale sentito il parere della commissione esecutiva regionale.

Art. 109

Le sezioni nomineranno di regola, nei comuni della propria circoscrizione e in quelli di circoscrizione delle proprie sottosezioni, dei fiduciari, sentita la designazione dei soci interessati. I fiduciari hanno il compito di mantenere il contatto con i soci e con le sezioni e sottosezioni, di attuare i fini associativi rendendosi interpreti delle esigenze dei soci e trasmettendo a questi le istruzioni e i provvedimenti della sezione o della sottosezione.

Art. 110

I fiduciari hanno un compito di collegamento con i soci; essi non hanno alcun potere disciplinare e solo possono segnalare al consiglio direttivo della sezione o della sottosezione i soci che vengono meno ai fini e alla disciplina dell’Associazione.

Art. 111

Il consiglio della sezione può sempre revocare la nomina del fiduciario qualora questo non esplichi il suo mandato, ne superi i limiti o in qualunque modo venga meno alla disciplina associativa. La sottosezione potrà proporre la nomina o la revoca dei fiduciari al consiglio della sezione che delibera in merito.

Art. 112

I soci facenti capo ai fiduciariati, per l’intervento all’assemblea della sottosezione, possono ai sensi dell’art. 82 delegare altri soci.

 

Capo VII

Dell’ammissione, della radiazione, delle dimissioni, della cancellazione e della disciplina dei soci

 

Art. 113

La domanda di ammissione a socio può essere presentata da coloro che rientrano nel primo comma dell’art. 3 ad ogni sezione esistente nell’ambito della propria provincia di residenza. Coloro che rientrano nel secondo comma dell’art. 3 possono presentare domanda di ammissione a socio a qualunque sezione. L’ammissione a socio è deliberata dal consiglio direttivo della sezione. Avverso le deliberazioni dei consigli direttivi che rigettino domande di ammissione, gli interessati possono proporre ricorsi in prima istanza alla commissione esecutiva regionale ai sensi del comma e) dell’art. 63 e in seconda istanza alla direzione nazionale ai sensi del comma c) dell’art. 33.

Art. 114

Qualora un socio cambi sezione la relativa iscrizione viene trasmessa d’ufficio dalla sezione di provenienza alla nuova sezione. Il socio è tenuto a comunicare alla sezione presso cui è iscritto l’eventuale cambiamento di residenza.

Art. 115

Sono radiati i soci i quali per un periodo di un anno non abbiano versato la quota di contribuzione associativa o firmata la delega. Prima di procedere alla radiazione il consiglio direttivo diffiderà il socio, a mezzo di lettera raccomandata, dandogli almeno 30 giorni di tempo per mettersi in regola. Il socio radiato può essere riammesso purché presenti nuova domanda di ammissione e paghi le quote arretrate.

Art. 116

Perdono la qualifica di socio coloro che non risultano più in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell’art. 3 del presente statuto a seguito di revoca del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico nei casi previsti dalla legge.

Art. 117

Sulle dimissioni del socio delibera il consiglio direttivo. Le dimissioni si intendono accettate qualora il consiglio non deliberi diversamente nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione. L’accettazione delle dimissioni può essere rifiutata solo nel caso in cui il socio debba essere ad altro titolo escluso dall’Associazione. Il socio dimissionario non potrà essere riammesso se non attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 118

Ai soci responsabili di violazione dei doveri di cui all’art. 4, o di atti di indisciplina associativa, possono applicarsi a seconda della gravità del caso le seguenti misure disciplinari:

a) il richiamo;

b) la riprovazione;

c) la sospensione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni;

d) la espulsione. L’espulsione può essere deliberata solo nei casi di atti, fatti o comportamenti che ledano gravemente la personalità morale del socio ovvero gli interessi materiali e morali dell’Associazione. L’espulsione da socio comporta la revoca di titoli di benemerenza associativa.

Art. 119

Il socio sottoposto a procedimento disciplinare può, con deliberazione dell’organo competente per il giudizio disciplinare, essere in via cautelare sospeso dalle cariche eventualmente coperte ed anche da qualsiasi attività sociale.

Art. 120

La radiazione nel caso di cui all’art. 115, la cancellazione e le sanzioni disciplinari sono adottate, salvo i casi in cui è stabilita la competenza degli organi centrali, con deliberazione del consiglio direttivo, avverso la quale gli interessati possono proporre ricorso in prima istanza alla commissione esecutiva regionale ai sensi del comma e) dell’art. 63 e in seconda istanza alla direzione nazionale ai sensi del comma c) dell’art. 33. I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Il consiglio direttivo prima di prendere le deliberazioni di cui al precedente comma deve contestare con lettera raccomandata al socio gli addebiti ed assegnargli un tempo non inferiore a quindici giorni per le sue difese e deduzioni, e per chiedere, ove lo ritenga, di essere personalmente ascoltato.

Art. 121

Ai sensi dell’art. 33 lettera f), la competenza ad adottare provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti che rivestano cariche sociali o le abbiano rivestite nell’ultimo triennio, appartiene alla direzione nazionale. Quest’ultima, prima di adottare i provvedimenti disciplinari, deve contestare con lettera raccomandata al socio gli addebiti ed assegnargli un termine non inferiore a venti giorni per le sue difese e deduzioni. Avverso la delibera della direzione nazionale, gli interessati, entro novanta giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso al comitato centrale. Sulla decisione del ricorso, che non ha effetto sospensivo, non hanno diritto a voto nè i componenti la direzione nazionale nè i componenti il comitato centrale che fanno parte del consiglio direttivo della sezione di appartenenza del ricorrente.

Art. 122

Il socio espulso non potrà essere riammesso almeno per un periodo di tre anni salvo che fatti nuovi non vengano a modificare la sua posizione. La deliberazione del consiglio direttivo che disponga una riammissione è soggetta alla ratifica della direzione nazionale. Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche sociali per un periodo di tre anni dalla data della delibera di riammissione.

 

Capo VIII

Della disciplina delle Sezioni e delle Sottosezioni

 

Art. 123

Le sezioni e le sottosezioni sono tenute all’osservanza, oltre che dello statuto e dei regolamenti, delle direttive e delle disposizioni impartite dagli organi centrali e regionali dell’Associazione e debbono ispirare sempre la loro attività ed il loro indirizzo ad una solidale e fraterna collaborazione con le altre sezioni e con gli altri organi onde mantenere all’organizzazione unità e compattezza.

Art. 124

Le sezioni e sottosezioni che vengono meno ai doveri di cui all’articolo precedente o che comunque con atti o fatti di indisciplina recano danno al prestigio e al buon andamento dell’Associazione sono passibili a seconda della gravità del caso: a) di richiamo al consiglio direttivo della sezione o della sottosezione; b) di scioglimento del consiglio direttivo della sezione o della sottosezione. Le sanzioni di cui sopra sono adottate, sentito il parere del comitato regionale, con deliberazioni della direzione nazionale soggette a ratifica del comitato centrale nella sua prima riunione. Tali deliberazioni sono esecutive anche prima della ratifica. Con la deliberazione che scioglie il consiglio direttivo, la direzione nazionale nomina alla sezione o alla sottosezione uno o più reggenti che convocheranno l’assemblea dei soci nel termine di sei mesi. La direzione nazionale prima di adottare le sanzioni di cui sopra deve contestare, con lettera raccomandata, al consiglio direttivo della sezione o della sottosezione, gli addebiti, assegnando un termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di difese e giustificazioni e per consentire, ove ciò sia richiesto, l’audizione personale del presidente o di altro componente, all’uopo delegato, del consiglio direttivo della sezione o della sottosezione.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 125

Sino all'emanazione da parte del comitato centrale del regolamento di esecuzione del presente statuto e degli altri regolamenti, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti per la parte che non sia in contrasto con il vigente statuto.

Art. 126

La direzione nazionale predispone il regolamento per l'attuazione dello statuto da sottoporre alla approvazione del comitato centrale.

Art.127

Per ogni controversia di cui dovesse essere investita la magistratura ordinaria o amministrativa è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art.128.

E’ costituita una Consulta Nazionale dei figli, nipoti e pronipoti dei soci di cui al primo comma dell’art. 3,appartenenti alla Fondazione e dei soci di cui al secondo comma dell'art.3. Detta Consulta, composta da ventinove membri, verrà eletta al Congresso dai delegati degli aderenti alla Fondazione e dai delegati dei soci di cui al secondo comma dell'art.3.

Art.129

Presso ogni regione è costituita una Consulta composta da un massimo di dieci elementi eletti in ambito regionale tra i figli, nipoti e pronipoti dei soci di cui al primo comma dell’art.3, appartenenti alla Fondazione e tra i soci di cui al secondo comma dell'art.3.

Art.130

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Art.131

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art.132

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione in casa di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale,salvo diversa destinazione imposta dalla legge.